Art. 7.
(Commissione nazionale per la risoluzione negoziale delle controversie civili).

      1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 12 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Commissione nazionale per la risoluzione negoziale delle controversie civili, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione è composta da quattro rappresentanti rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero delle attività produttive, del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché da quattro esperti e da un presidente nominato dal Ministro della giustizia.
      3. La Commissione ha i seguenti compiti:

          a) vigilare sull'effettivo perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, adottando i provvedimenti necessari;

          b) provvedere alla tenuta del Registro nazionale di cui all'articolo 3;

          c) sovrintendere alla organizzazione dei corsi di cui all'articolo 5 e curare il collegamento con le istituzioni pubbliche e con gli enti privati che hanno come finalità la soluzione negoziale delle controversie civili;

          d) promuovere lo studio delle tematiche oggetto della presente legge in funzione della proposizione di innovazioni normative e di indirizzi gestionali adeguati.

      4. La Commissione si avvale delle strutture e del personale del Ministero della giustizia.
      5. Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le indennità per i componenti la Commissione.

 

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